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GIUSTIZIA

Le ragioni dell'ergastolo

Secondo Veronesi e Saviano l'ergastolo andrebbe abolito: da un lato equivarrebbe ad una «resa dello Stato» e dall'altra sarebbe una misura troppo dura. Una pena però spetta a chi fa il male. Che ne sarebbe altrimenti della certezza del diritto?

Politica 07_12_2012
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Riprendendo un appello di Umberto Veronesi, su L'Espresso Roberto Saviano ha rilanciato la tesi della necessità di abolire l'ergastolo. Abolizione da attuarsi perché la pena dell'ergastolo, sostiene l'autore di Gomorra, equivale ad una «resa dello Stato, che ammette di non essere in grado di reinserire nella società l'autore di un reato». In aggiunta a questo, Saviano poi rammenta «in Italia molti condannati all'ergastolo», pur di non passare il resto della loro vita in cella, chiedono «l'introduzione della pena di morte». (L'Espresso, 6/12/2012, p. 13). Ne consegue, sempre secondo questo ragionamento, che l'ergastolo è da superare perché da un lato certifica il fallimento della finalità rieducativa della pena e, d'altro lato, costituisce una misura troppo dura da accettare. Dulcis in fundo, sarebbe pure anticostituzionale e antiscientifica perché dopo alcuni anni i detenuti cambierebbero e dunque la pena sarebbe inutile.

Orbene, ancorché ammantata di filantropia questa è in realtà una tesi semplicistica e fallace. Semplicistica perché - come rileva, sempre su L'Espresso, anche Marco Travaglio - grazie alla cosiddetta “Legge Gozzini” in Italia la gran parte degli ergastolani si congeda dal carcere dopo meno di 30 anni di detenzione, e dunque il solo ergastolo oggi è quello ostativo, introdotto nel 1992 e riservato a criminali ritenuti estremamente pericolosi, come capi mafiosi responsabili di omicidi. Senza dimenticare che la presunta incostituzionalità dell'ergastolo - per quanto autorevoli possano essere coloro che la segnalano - può essere eventualmente certificata solo da un organo, la Consulta, che a tutt'oggi non si è espressa in questo senso spiegando come «funzione e fine della pena non sia solo il riadattamento dei delinquenti» e che comunque la pena dell'ergastolo, come si è detto, «non riveste più i caratteri della perpetuità» (Sent. n. 264 del 1974)

Ma al di là di delle semplificazioni da cui è viziata, la tesi dell'inopportunità dell'ergastolo - istituto che il 77,40% degli italiani, col referendum del 1981, ha inteso mantenere - è anche fallace. Se infatti l'ergastolo è ritenuto inopportuno perché poco gradito a «molti condannati all'ergastolo», non si può dimenticare come l'eccellenza della pena detentiva stia proprio nell'afflittività e cioè - ricorda Mathieu - «in primo luogo, nella repressione fatta subire alla volontà». (Perché punire, Rusconi 1978, p. 255). Che dunque gli ergastolani lamentino la condanna subita, oltre che prevedibile, è in un certo senso “positivo”, perché conferma che essa conserva valore afflittivo. Diverso è il caso che delle proteste dei detenuti per le condizioni inumane delle carceri, tema che esula dall'entità della pena e che attiene alla tutela dei diritti inalienabili della persona.

Tornando quindi a noi, se da un lato è bene assistere (anche spiritualmente) i carcerati - a partire da quelli che scontano le condanne più pesanti - d'altro lato pare discutibile tributare troppa importanza all'opinione di costoro circa l'adeguatezza delle loro pene. Anche perché in quest'ottica si rischierebbe, strada facendo, il paradosso di legittimare le preferenze dei condannati sulle loro pene, invalidando così la ragion d'essere del processo e della sentenza. Del resto, un'eventuale e diffusa abolizione dell'ergastolo verosimilmente porterebbe a ridiscutere pure le ragioni della pena privativa di libertà, da tempo oggetto di critiche (Cfr. Sainz Cantero J.A. (1978), La sustitución de la pena de privación de liberad. «Estudios Penales II»; pp. 221 ss.). Si avvierebbe così un “effetto domino” volto a demolire l'idea di detenzione; il che è francamente poco auspicabile.

Da ultimo, appare fallace anche l'idea che l'ergastolo certifichi l'incapacità «di reinserire nella società l'autore di un reato». Anzitutto perché la «rieducazione del condannato» promossa dalla Costituzione purtroppo non è - come la citata sentenza del '74 della Consulta ha sottolineato - «sempre conseguibile», e poi perché un eventuale reinserimento del reo nella società non ne assicura la riuscita. Viceversa, la «rieducazione» può verificarsi con pienezza sul versante morale anche in condizioni di detenzione. Inoltre, per quanto essa sia importante, non va assolutizzata perché se il ricupero del reo divenisse il solo scopo della pena - come traspare dalle parole di Saviano - qualsivoglia detenzione verrebbe limitata al raggiungimento dell'obbiettivo rieducativo (Cfr. Bettiol G., "Il mito della rieducazione" in AA.VV. Sul problema della rieducazione del condannato, Cedam 1964, pp. 8 e ss). Ma in questo modo si cancellerebbe definitivamente la fondamentale dimensione retributiva della pena, con gran danno non solo per il diritto ma anche per la giustizia.