Schegge di vangelo a cura di don Stefano Bimbi
San Giuseppe a cura di Ermes Dovico

VERSO IL REFERENDUM/19

L'illusione politica della semplificazione legislativa

Uno dei cavalli di battaglia della campagna del SI è la "semplificazione" legislativa. Ma a parte il fatto che l'Italia non ha bisogno di moltiplicare ulteriormente le sue leggi, è la semplificazione stessa a risultare illusoria.

IL LINGUAGGIO OSCURO DELLA RIFORMA di Giuseppe Pergola

Politica 24_11_2016
Senato della Repubblica

Con due distinti interventi del notaio Angelo Sergio Vianello e dell’avv.Giuseppe Pergola (che potete leggere qui) prosegue la collaborazione del Centro studi Livatino (www.centrostudilivatino.it) tesa a illustrare i passaggi più significativi della riforma costituzionale e a sottolinearne i profili problematici, allo scopo di avvicinarsi alla scadenza del voto referendario avendo consapevolezza dei contenuti delle modifiche, e lasciando da parte gli slogan. Gli interventi sono pubblicati ogni lunedì e giovedì. Quelli che compaiono oggi tocca nuovamente l’aspetto della presunta semplificazione del procedimento legislativo e della intelligibilità del testo della rifoma. Ricordiamo che, trattandosi di referendum confermativo, non è necessario il quorum: chi non condivide la riforma non può confidare su un numero elevato di astenuti: la sola strada per manifestare il proprio dissenso è votare No.

Uno dei cavalli di battaglia dei sostenitori del SI al referendum costituzionale è rappresentato dai presunti vantaggi in tema di celerità e semplificazione del procedimento legislativo che deriverebbero dalla riforma in conseguenza del superamento del bicameralismo paritario. È davvero così? Per rispondere è pregiudiziale un’altra domanda: l'attuale sistema è davvero così lento e farraginoso, anche confrontandolo con quelli degli altri paesi europei? L'Italia produce un numero di leggi insufficienti a regolamentare i vari aspetti della realtà sociale e della vita dei cittadini? I documenti ufficiali del Parlamento ed i numerosi report pubblicati dalla stampa nell'ultimo periodo dimostrano come, in termini di produzione legislativa, l'Italia non navighi certo nelle retrovie rispetto  agli altri paesi UE. E’ un dato evidente a tutti, operatori del diritto ma anche semplici cittadini.

Anche quanto a tempistica il Parlamento italiano, soprattutto per i provvedimenti di iniziativa governativa, non ha nulla da invidiare ad altri ordinamenti; in alcuni casi ha conseguito dei record incredibili, come confermano le poche decine di giorni sufficienti ad approvare provvedimenti come la “legge Fornero”, il "bail in" e il “salva banche” (Etruria e co.): altra questione è ovviamente se rapidità vada d’accordo con equità e ragionevolezza…

Il sistema oggi in vigore, oltre a garanzie in termini di riflessione e di confronto sui contenuti, ha finora dato vita a una produzione legislativa probabilmente superiore alle effettive necessità della Nazione: tanto per la normativa “interna” quanto in tema di recepimento nel nostro ordinamento di normative comunitarie (sempre più numerose ed invasive). L'attuale sistema prevede un unico procedimento legislativo in base al quale un progetto, per diventare legge, deve essere approvato nello stesso identico testo dai due rami del parlamento.

La riforma in itinere, che dovrebbe semplificare, moltiplica i procedimenti, che sono diventati almeno otto: 1) procedimento bicamerale paritario nei 16 casi previsti dall’art. 70 comma 1; 2) procedimento tendenzialmente monocamerale ma con possibilità di intervento eventuale del Senato nelle ipotesi diverse di cui al punto 1); 3) procedimento di conversione dei decreti legge con intervento eventuale del Senato; 4) procedimento relativo alla clausola che permette l’intervento dello Stato in materie di competenza regionale, tendenzialmente monocamerale, ma con possibilità di intervento del Senato; 5) procedimento monocamerale per le leggi di bilancio e rendiconto, ma con esame obbligatorio e possibilità di proposte di modifica da parte del Senato; 6) procedimento monocamerale per determinati disegni di legge con approvazione a “data certa”; 7) procedimento monocamerale in materia di “leggi elettorali” con possibilità di controllo preventivo da parte della Corte Costituzionale; 8) procedimento monocamerale attivato dal Senato con il quale viene chiesto alla Camera di procedere all’esame di un disegno di legge.

Un prodigio di semplificazione, aggravato dal fatto che non viene compiutamente disciplinato il come risolvere gli eventuali conflitti procedurali che necessariamente sorgeranno in conseguenza della complessità delle fattispecie sopra descritte. Il progetto di riforma prevede semplicemente che la decisione spetterà ai presidenti delle Camere. E se non fosse raggiunto un accordo? La soluzione sarà il ricorso ogni volta alla Corte Costituzionale, il che va nella direzione esattamente opposta alla rapidità, alla efficienza e alla semplificazione!

Leggi anche:

IL LINGUAGGIO OSCURO DELLA RIFORMA di Giuseppe Pergola