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IMMIGRAZIONE

Lo Jus Soli produrrà solo cittadini non integrati

Il principio dello Jus Soli e il cosiddetto principio dello Jus Culturae, si ripropongono di garantire la cittadinanza a chi si trova fisicamente in Italia. Ma la cittadinanza, finora, è stata vista dal legislatore come il punto di arrivo, non di partenza, di un percorso di integrazione. Anche papa Benedetto XVI lo ribadiva: gli immigrati hanno il "dovere di integrarsi nel Paese di accoglienza"

ITALIA, LA LIBIA D'EUROPA di G. Gaiani

Politica 10_07_2017
Jus Soli, manifestazione a favore

L’operazione avviata a favore della riforma dello status di cittadinanza da parte del governo Gentiloni che con un tratto di penna ha la presunzione di cancellare lo jus sanguinis  sta generando un acceso confronto politico intellettuale.

Le linee guida di tale progetto, basate sull’introduzione del cosidetto jus soli temperato e dello jus culturae rischiano – forse per l’ingenua inconsapevolezza degli estensori del progetto del governo – di fare dell’Italia l’unico Paese in Europa che de facto rinunzia all’esercizio dello jus sanguinis. In sintesi acquista la cittadinanza chi è nato nel territorio della repubblica italiana da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Tale permesso viene rilasciato se la persona extracomunitaria sia titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni. Per ottenere la cittadinanza c'è bisogno di una dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età.

Il cosidetto jus culturae prevede invece che può ottenere la cittadinanza il minore straniero, che sia nato in Italia o sia entrato nel nostro Paese entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è necessaria la conclusione positiva di tale corso.

Sono molteplici i limiti  che questo modello semplicistico di integrazione dei processi multietnici e multiculturali –  oggettivamente innegabili in questa fase storica di globalizzazione delle società civili – denuncia. La cittadinanza, secondo il diritto costituzionale, è uno status – non un mero diritto – cioè non è una  facoltà riconosciuta dal legislatore di cui può disporre il singolo individuo a suo libero piacimento. Infatti con l’acquisto della cittadinanza la persona entra a far parte del “popolo” italiano, come afferma uno dei più celebri costituzionalisti italiani, il Barile, ed è chiamata a precisi doveri nei confronti della Stato, tra cui in primo luogo la fedeltà ai valori della Repubblica (art.53) ed il concorso alla spesa pubblica (art.54). Ciò significa che si richiede dalla Costituzione – ai fini della concessione della cittadinanza – la condivisione di una complessità di valori identitari, etici, politici, culturali e linguistici che non sono viceversa oggetto di considerazione adeguata negli strumenti normativi previsti dalla riforma dello jus soli. Giusto un esempio:  la conoscenza adeguata della lingua italiana e la condivisione dei valori civici fondanti la Repubblica non si attestano certamente con il modestissimo approssimativo sbrigativo esame di lingua italiana ad oggi praticato nelle prefetture. A mò di esempio si consideri che in Israele lo Stato organizza corsi intensivi di lingua e di educazione civica che gli immigrati regolari – ovverosia i futuri potenziali cittadini – sono tenuti a frequentare obbligatoriamente.

Ancora: le nostre istituzioni da decenni promuovono legittimamente l’allungamento del percorso formativo del ciclo di istruzione dell’obbligo, alzando sempre più “l’asticella” degli anni che lo studente italiano deve necessariamente frequentare a scuola. Il ciclo della scuola dell’obbligo oramai contempla un percorso di dieci anni per gli studenti italiani. Ciò nel quadro del necessario adeguamento agli standard di istruzione sempre più elevati in una società tecnologica inesorabilmente concorrenziale come è l’Europa. Ebbene ai fini della concessione della cittadinanza secondo lo jus culturae appare sufficiente che il giovane minorenne straniero abbia frequentato un ciclo formativo di soli cinque anni.

Non casualmente, il noto politologo liberale Giovanni Sartori recentemente scomparso –  sulle pagine del Corriere della Sera –  cestinò l’iniziativa a favore della introduzione dello jus soli nella legge italiana, spiegando come questo strumento normativo si adatti a modelli costituzionali di stati “giovani”, originariamente multietnici e multiculturali quali gli Stati Uniti. Un interessante studio a suo tempo condotto dal Pew Global Attitudes Project conferma purtroppo questo assunto, ovverosia il fatto che la concessione della cittadinanza non garantisca ipso facto il processo di integrazione e condivisione del patto sociale su cui si fonda il rispetto delle leggi degli Stati: in altri termini la cittadinanza non garantisce automaticamente una koinè identitaria condivisa da una società civile multiculturale.

Nel Regno Unito oltre i due terzi dei cittadini di fede musulmana si considera detentore in primis di una identità islamica, e solo un misero dieci per cento si qualifica innanzitutto britannico. Ciò vale anche per la Germania e la Spagna, ove il sentimento di appartenenza a tali Paesi è di gran lunga obnubilato dalla prevalente attestazione di appartenenza ad una precisa forte identità religiosa culturale quale è l’islam, che si concepisce, non dimentichiamolo, al tempo stesso come Stato, religione e società civile (din, dunya, dawla).

Recentemente il politologo statunitense Samuel Gregg faceva questa considerazione: il fatto che la maggior parte dei migranti attualmente in aumento in Europa provenga da contesti religiosi e culturali molto diversi dalle radici storiche proprie dell’Europa ha inevitabilmente indotto molti a chiedersi se alcuni di questi immigrati, possono o vogliono integrarsi nelle società europee. Dagli anni ‘60, molti migranti in nazioni come Svezia, Belgio e Francia non si sono integrati pur avendone acquisito la cittadinanza. In alcuni casi, vivono esistenze quasi extraterritoriali, in cui si alimenta sottotraccia  un binario giuridico parallelo di organizzazione della società civile.

La cittadinanza non è quindi un punto di partenza. È piuttosto un punto di arrivo, il punto di approdo maturo di una comunità civile che condivide e sostiene un patto sociale che riposi sulla legge. Le guarentigie che lo status di cittadinanza attribuisce alle comunità musulmane piuttosto che indiane o cinesi o pakistane, debbono cominciare a porre  la questione della “internazionalizzazione” dei diritti umani, delle libertà civili e politiche anche in seno ai processi di riconoscimento dello status di cittadinanza come in ogni serio atto pattizio.

Appare sempre più opportuno se non irrinunciabile definire obblighi e vincoli per le controparti istituzionali, Paesi membri della UE e Stati extraUE nell’assegnare corresponsabilità a più soggetti al fine di promuovere canali legislativi che riconoscano nella bilateralità e reciprocità in materia di diritti fondamentali e libertà della persona il presupposto per uno sviluppo il più pacifico di flussi migratori che nutrono le aspettative di cittadinanza in quanto i destinatari con cui ci confrontiamo nella definizione ed attribuzione dello jus soli sono sovente ed esattamente controparti-civiltà e non già singoli individui, che non conoscono o condividono il modello dello stato di diritto o della rule of law così come qualificato in Occidente.

Qualunque organizzazione politico-giuridica tollera un certo grado di eterogeneità e conflittualità sociale a condizione che il pluralismo si mantenga entro limiti valoriali determinati e condivisi.che lo jus soli rischia di ignorare. La concessione della cittadinanza dovrebbe mirare ad una “polifonia “ dei valori, e non già al caos istituzionalizzato. Al riguardo sarebbero più che sufficienti, chiare ed esaustive le parole che Benedetto XVI pronuncio con lungimiranza già nel 2011, nel corso della Giornata del Migrante e del Rifugiato. La Chiesa si oppone ad ''ogni egoismo nazionalista'' e riconosce quello a emigrare come ''un diritto di ogni uomo'', ma al tempo stesso la  necessità dell'accoglienza va coniugata con quella di ''una vita dignitosa e pacifica'' sia per i migranti che per gli abitanti dei Paesi di arrivo.

Il Pontefice citando i suoi predecessori rammentava che la Chiesa riconosce ad ogni uomo il diritto alla ricerca di migliori condizioni di vita'. Al tempo stesso, pero', ''gli Stati hanno il diritto di regolare i flussi migratori e di difendere le proprie frontiere, sempre assicurando il rispetto dovuto alla dignita' di ciascuna persona umana''. Gli immigrati, inoltre, ''hanno il dovere di integrarsi nel Paese di accoglienza, rispettandone le leggi e l'identità nazionale''. Si tratta, concludeva Papa Ratzinger, citando Giovanni Paolo II, ''di coniugare l'accoglienza che si deve a tutti gli esseri umani, con la valutazione delle condizioni indispensabili per una vita dignitosa e pacifica per gli abitanti originari e per quelli sopraggiunti''.