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EUTANASIA

Suicidio, lo Stato si mette di traverso al teorema Cappato

A margine del processo Cappato/Dj Fabo il governo si è costituito presso la Consulta a difesa del reato di istigazione e aiuto al suicidio. Anche il Centro Studi Livatino ha depositato un atto di intervento “per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile”. Attualmente la legge sulle Dat contempla come metodiche eutanasiche solo il rifiuto e la sospensione di terapie salvavita. Ma non l’aiuto al suicidio. Eliminarlo tra i reati allargherebbe la platea dei candidati. 

Vita e bioetica 04_04_2018
Marco Cappato a processo per il caso Dj Fabo

Il processo a Marco Cappato, che si era autodenunciato per aver aiutato Fabiano Antoniani a morire in Svizzera, è stato sospeso dai giudici della Corte di Assise di Milano perché costoro hanno accettato la richiesta dei difensori dell’imputato di sollevare questione di legittimità costituzionale in merito all’art. 580 del Codice Penale per la parte che sanziona l’aiuto al suicidio. Il tutto quindi è rinviato alla Consulta.

Il governo ha dato mandato all’Avvocatura dello Stato di costituirsi presso la Consulta a difesa dell’art. 580 e dunque a difesa del reato di istigazione e aiuto al suicidio. Quasi contemporaneamente il Centro Studi Livatino ha depositato un atto di intervento nel giudizio di legittimità sempre di fronte alla Corte Costituzionale “per chiedere – così si legge nel medesimo atto - che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, manifestamente infondata”.

Interessanti sono le motivazioni addotte dal Centro Livatino, suffragate da innumerevoli citazioni di carattere normativo e giurisprudenziale sia nazionale, che straniero che sovranazionale. In prima battuta gli avvocati Mauro Ronco e Stefano Nitoglia, estensori dell’atto, ricordano che la vita è un diritto fondamentale costituzionalmente tutelato. Sarebbe quindi contraddittorio affermare che l’art. 580 cp, il quale intende tutelare la vita perché vieta atti adiuvanti il suicidio, sia incostituzionale. La vita è un diritto inviolabile erga omnes, dunque anche nei confronti del titolare del diritto medesimo.

In secondo luogo si appunta un’ulteriore contraddizione: “Il diritto alla vita non può essere interpretato illogicamente come se ricomprendesse il diritto alla morte. [I] diritti fondamentali […] non possono logicamente essere interpretati come se contenessero il loro contrario”. La Costituzione tutela alcuni beni e quindi non può tutelare i loro contrari, ergo sarebbe illogico garantire il diritto alla vita e contemporaneamente il diritto a morire. Perciò il diritto alla vita non fonda un diritto alla morte, altrimenti per consequenzialità logica il diritto alle cure dovrebbe ricomprendere il diritto alla malattia, il diritto alla libertà quello alla schiavitù e il diritto alla tutela della dignità personale quello ad essere vilipesi nella propria dignità personale.

Colui che attenta alla propria vita dunque esercita una mera facoltà di fatto, non un diritto, ossia una pretesa giuridicamente tutelata dall’ordinamento statuale. Se il voler morire fosse un diritto – argomenta sempre il Centro Livatino – il poliziotto che strappa a forza dal cornicione l’aspirante suicida potrebbe essere incriminato per violenza privata. Parimenti non si dovrebbe prestare soccorso al mancato suicida che però si è provocato gravi danni fisici: non si dovrebbe rianimarlo, praticare trasfusioni, etc. Anzi, se il suicidio fosse un diritto, qualora l’aspirante suicida fosse impossibilitato materialmente a darsi la morte potrebbe legittimamente chiedere a terzi di ucciderlo. E dunque se il suicidio fosse qualificato come diritto dovremmo necessariamente predicare l’esistenza in capo a terzi di un dovere di uccidere. Tale conclusione sarebbe costituzionalmente irricevibile (ed è ahinoi la conclusione a cui si arriva esaminando la recente legge sulle Dat).

Inoltre non si può predicare un diritto alla morte esercitato tramite il suicidio perché l’atto suicidario rompe il legame relazionale a fondamento del diritto stesso. In particolare il Centro Livatino rammenta che su ogni cittadino grava un dovere di solidarietà verso terzi. La volontà di morire sottrae la persona a questo dovere. Se dunque il suicidio non è un diritto è palese che non lo sia nemmeno l’aiuto al suicidio. 

Poi l’atto di intervento fa notare che per i giudici di Milano sarebbe assai significativa nel nostro ordinamento l’ “assenza di divieti all’esercizio di attività per sé pericolose”. Da ciò deriverebbe, appuntano gli estensori dell’atto di intervento, la “possibilità di limitare il diritto alla libertà del singolo nei soli casi in cui si intenda evitare di creare pericolo per gli altri”. In breve i giudici di Milano asseriscono che i divieti nel Codice Penale esistono solo se diretti a tutelare l’incolumità e gli interessi altrui. Il diretto interessato invece potrebbe ledere la sua persona a piacimento senza vincolo alcuno e dunque sarebbero legittimi il suicidio e l’aiuto al suicidio. Ciò è falso, ricorda il Centro Livatino, basta citare l’art. 5 del Codice civile che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando causano una diminuzione permanente della integrità fisica e tutte una serie di normative che tutelano la vita e la salute e la vita dei consociati anche contro la loro stessa volontà, quali le norme sulla circolazione stradale, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, etc.

Interessante infine questa notazione presente nell’atto di intervento: “Completamente fuori luogo è il richiamo della I Corte di Assise di Milano alla Legge n. 219/2017 che contempla l’istituto delle Disposizioni Anticipate di Trattamento. Infatti […] la disciplina delle DAT, se esclude la punibilità del medico per condotte del tipo di quelle spese nel caso Welby, non è applicabile al caso oggetto del presente procedimento”. E qui sta il punto. Perché Cappato e i giudici di Milano vogliono che il reato di aiuto al suicidio sia dichiarato incostituzionale e quindi, almeno relativamente solo agli atti collaborativi, venga abrogato? Perché attualmente la legge sulle Dat contempla come metodiche eutanasiche solo il rifiuto di attivazione di terapie salvavita, comprese la nutrizione e idratazione artificiale, e la loro interruzione. Ma non l’aiuto al suicidio. Quest’ultima modalità amplierebbe a dismisura la platea di possibili candidati all’eutanasia. Infatti ad oggi, ad esempio, il paziente terminale che non è attaccato a nessun macchinario che lo tiene in vita non può chiedere di venire ucciso né con una iniezione letale (omicidio del consenziente) né assumendo da sé un preparato altrettanto letale fornitogli dal medico (aiuto al suicidio). Parimenti la persona depressa difficilmente potrebbe trovare nella legge sulle Dat una soluzione per morire. Gli rimarrebbero solo alcune opzioni cruenti quali gettarsi sotto un treno o da un ponte. Ecco il motivo per cui Cappato e la Corte di Assise di Milano vogliono abrogare il reato di aiuto al suicidio, perché fattispecie non contemplata dall’attuale legge sulle Dat. 

Ci riusciranno? Probabile, dato che la Consulta potrebbe così argomentare: il principio dell’indisponibilità della vita con l’attuale legge è venuto meno. Esiste quindi un vero e proprio diritto a morire almeno in ambito sanitario. Tale diritto non tollera compressioni ingiustificate anche in merito al concreto suo esercizio. Ossia sarebbe illogico e discriminatorio tutelare il diritto a morire di chi è attaccato ad una macchina e non di chi invece vive senza presidi vitali di supporto. Accettato il principio che è legittimo morire, si dovranno accettare anche tutte le modalità per soddisfare questo principio, compreso l’aiuto al suicidio.