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APPELLO

FERMIAMO LA LEGGE SULL'OMOFOBIA

La Commissione Giustizia della Camera ha approvato il testo del disegno di legge contro l'omofobia che prevede 18 mesi di carcere e l'obbligo di lavori socialmente utili per i responsabili di istigazione, propaganda e violenza omofoba. Si rischia l'incriminazione solo per essere contrari ai matrimoni gay.
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Famiglia 20_07_2013
La Camera dei Deputati

La Camera dei Deputati si appresta a discutere il testo base del Ddl contro l’omofobia e la transfobia, già approvato in Commissione Giustizia con un accordo Pd-Pdl. Se approvata, questa legge avrebbe gravi ripercussioni sui diritti fondamentali dell’uomo riconosciuti dalla nostra Costituzione, tra cui il diritto alla libertà di pensiero (art.21) e alla libertà religiosa (art.19).

Con queste norme potrebbero essere incriminati (con la reclusione fino ad un anno e sei mesi) tutti coloro che:

1. sollecitassero i parlamentari a non introdurre nella legislazione il “matrimonio” gay;

2. proponessero di escludere la facoltà di adottare un bambino a coppie omosessuali;

3. pensassero di organizzare una campagna di opinione per contrastare l’approvazione di una legge sul “matrimonio” gay; 

4. affermassero pubblicamente che l’omosessualità rappresenta una «grave depravazione», citando le Sacre Scritture (Gn 19,1-29; Rm 1,24-27; 1 Cor 6,9-10; 1 Tm 1,10.);

5. dichiarassero pubblicamente che gli atti compiuti dagli omosessuali «sono intrinsecamente disordinati» (Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. Persona humana), 

6. sostenessero che gli atti compiuti dagli omosessuali sono «contrari alla legge naturale», poiché «precludono all’atto sessuale il dono della vita e non costituiscono il frutto di una vera complementarietà affettiva e sessuale» (art. 2357 del Catechismo della Chiesa Cattolica); 

Con queste norme sarebbe vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo che incitasse ad impedire agli omosessuali di contrarre matrimonio ed adottare minori (da sei mesi a quattro anni di reclusione per i partecipanti, da uno a sei anni per fondatori e dirigenti). 

Con queste norme viene introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la definizione di «identità di genere» quale «percezione che una persona ha di sé come appartenente al genere femminile o maschile, anche se opposto al proprio sesso biologico», con buona pace del principio di certezza del diritto e di oggettività del reato.

Con queste norme si può venire sottoposti ad una sorta di rieducazione grazie alla pena accessoria da scontare «al termine dell’espiazione della pena detentiva», costituita da lavoro «in favore delle associazioni a tutela delle persone omosessuali».

In realtà gli omosessuali già godono degli strumenti giuridici previsti dal codice penale contro qualunque forma di ingiusta discriminazione, di violenza, di offesa alla propria dignità personale. 

La proposta di legge sull’omofobia, pertanto, non merita di entrare nel nostro ordinamento. 

Opporvisi significa battersi contro il rischio di una pericolosa violazione della libertà di espressione del pensiero e del credo religioso, fondamento di tutte le libertà civili.