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LA SENTENZA

Se l'amore è attenuante per la pedofilia

Un sessantenne ha un rapporto con una bambina di 11 anni. Parrebbe scontata la condanna per pedofilia e abuso di minore. E invece no. La Corte di Cassazione rimanda le carte all'Appello.

Editoriali 11_12_2013
Giudici cassazione

Marta, nome di fantasia, ha undici anni. Vive in una famiglia disagiata e viene dunque affidata alle cure di un assistente sociale, un sessantenne impiegato dei Servizi sociali di un comune calabrese. Le cure dell’impiegato presto si trasformano in attenzioni di altro tipo, attenzioni a sfondo sessuale. Il luogo degli incontri era la sua villetta del mare a Roccelletta. Tre anni fa i poliziotti, a seguito di intercettazioni telefoniche e ambientali, scoprono entrambi nudi nell’auto di lui.

Da qui il processo di primo grado e poi l’appello ed infine la condanna: cinque anni di reclusione. Infatti secondo il nostro ordinamento giuridico i rapporti sessuali consumati tra un adulto e un minore di anni 14 costituiscono sempre reato, anche nel caso in cui quest’ultimo sia consenziente. Questo perché si presume – e non si può dare prova contraria – che una ragazzina o un ragazzino di quell’età mai può esprimere un consenso valido in merito ad atti sessuali perché manca del grado di maturità sufficiente per comprenderne le implicazioni di carattere morale e perché facilmente manipolabile dall’adulto.

La Cassazione da ultimo invece rimanda alla Corte di Appello tutte le carte perché – così pare - questa non avrebbe considerato un’attenuante generica: la bambina era innamorata dell’uomo. Insomma non c’è stata violenza e la minore aveva dimostrato accondiscendenza a consumare rapporti sessuali con l’imputato. Quindi che la condanna venga mitigata in un nuovo processo.

Dalle intercettazioni infatti sembra che la piccola mandava ripetuti messaggi affettuosi all’uomo ed insisteva perché si vedessero, ben conscia di quello che avrebbero fatto. Lamberti invece più di una volta si era mostrato recalcitrante ed impaurito delle conseguenze del suo atto se qualcosa fosse trapelato. «Mi sento addosso gli occhi di tua madre – ebbe una volta a dire in una conversazione registrata dalle forze dell’ordine - non devi aprire bocca con nessuno e non devi raccontare della casa di Roccelletta perché questo è un segreto che dobbiamo portarci nella tomba».

La sentenza della Cassazione è in mano solo agli avvocati interessati dal contenzioso e dunque occorre prendere con le molle ciò che hanno riportato i media. Ma se la Cassazione avesse realmente ravvisato un’attenuante negli atteggiamenti accondiscendenti di Marta, il fatto sarebbe grave non solo dal punto di vista morale, ma anche giuridico.

Sotto la prospettiva etica sarebbe la vidimazione giurisprudenziale alla pedofilia, la sua legittimazione per via giudiziaria. Su queste pagine abbiamo visto più volte che vi sono iniziative culturali (v. “Il pelo nell’uovo, ombre pedofile sul festival gay”) e falsamente educative (v. “Educazione sessuale svizzera: l'orco in classe”, “L’OMS gioca al dottore con i bebè”) che spingono in questa direzione o perlomeno ammiccano al mondo pedofilo.

Ma anche sul versante giuridico l’obbrobrio non sarebbe da meno. L’attenuante dell’“innamoramento” o della consapevole accondiscendenza non può essere applicata perché anche nel caso in cui la piccola si sia data con pieno consenso, perché invaghita dell’uomo (l’innamoramento non è realisticamente configurabile a quell’età), ciò non rileva dato che il reato si verifica anche con il pieno consenso. E’ proprio per evitare attenuanti o scusanti che è stato inserito questo reato anche laddove ci sia il “consenso” del minore di anni 14. Tanto è vero che gli atti sessuali con minori di 14 anni vengono equiparati in quanto a pena alla violenza sessuale: prova che il rapporto sessuale con minore di 14 anni configura violenza perché non ci può essere mai consenso valido, nonostante l’esistenza di sms o telefonate piene di espressioni affettuose verso il reo.

Applicare l’attenuante dell’“innamoramento” ipotizzata dalla Cassazione sarebbe come far entrare dalla finestra l’elemento del consenso che il codice ha volutamente cacciato dalla porta per evitare appigli giustificatori. Se il consenso a rapporti intimi prestato da un minore di anni 14 anni non ci può essere, è dunque inutile e anzi dannoso richiamarlo in riferimento a supposte attenuanti generiche. La pedofilia non può essere attenuata nella sua gravità da fantomatici sentimenti di “affetto” sia da parte della vittima che da parte dell’adulto