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INTERVENTO

Si rischia di creare un reato di opinione

Siamo tutti d'accordo nel No a qualsiasi forma di violenza e discriminazione, ma la legge contro l'omofobia ha pesanti ambiguità che vanno corrette.

Famiglia 18_07_2013
Paola Binetti

Da diverse legislature viene ripresentato in Parlamento il disegno di legge che contiene “Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della trans fobia”.  E il prossimo 26 luglio il testo unificato di tre diversi disegni di legge - due di area Pd: Scalfarotto e Fiano, e uno Pdl: Brunetta - è stato messo in discussione alla Camera. In tutti i gruppi nel frattempo si è aperto il dibattito previo e si stanno preparando emendamenti di diversa natura e consistenza. Come è normale in questo casi c’è un generale livello di insoddisfazione in chi giudica il testo troppo restrittivo e chi considera invece che contenga troppe, pericolose, ambiguità.

C’è comunque un punto di principio in questa proposta che è condiviso a livello generale da tutti ed è il no chiaro e determinato a qualsiasi forma di discriminazione contro chiunque e quindi anche contro gli omosessuali, come prevede l’articolo 3 della nostra Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli... ”.

Ma nonostante la chiarezza di questo punto cardine della nostra democrazia, c’è la diffusa convinzione che troppo spesso gli omosessuali siano vittima di violenza e di aggressione proprio in tanto in quanto omosessuali e quindi si invoca l’estensione della legge Mancino, chiamata in causa in questi casi per estenderla anche all’omofobia e alla trans-fobia. La legge Mancino venne approvata il 25 giugno 1993 allo scopo di lottare contro i crimini d'odio; e punisce tanto la violenza quanto l'incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Nella precedente legislatura l’onorevole Paola Concia, insieme a Barbara Pollastrini e a Giovanni Cuperlo presentarono una proposta di legge dal titolo: “Misure contro gli atti persecutori e contro la discriminazione e la violenza determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere”. Furono però le pregiudiziali d’incostituzionalità a decretarne la mancata approvazione prima ancora che si aprisse il dibattito. Paola Concia affermò che: "E' evidente che chi non vota la legge contro l'omofobia e la transfobia si schiera dalla parte dei violenti diventandone inevitabilmente complice".

Ed è questo ancora una volta il punto di maggiore delicatezza in questa proposta di legge: il rischio che si trasformi in reato d’opinione qualcosa che non ha nulla a che vedere con la violenza né con la istigazione alla violenza, ma costituisce semplicemente un punto di vista diverso, discutibile, magari anche sbagliato da parte di chi la pensa diversamente, ma pur tuttavia semplicemente attinente alla libertà d’opinione. Altro diritto pienamente tutelato dalla nostra Costituzione. L’articolo 2 infatti recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità…”,  avendo ben presente che la libertà di pensiero e di opinione sono tra i primi ed inviolabili diritti dell’uomo, come sottolinea ancor più esplicitamente l’art. 21: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

Potrebbe ad esempio apparire come reato, in quanto giudicato segno e sintomo di omofobia, l’opporsi al matrimonio gay o alla adozione da parte delle coppie gay, cosa particolarmente rilevante se si tiene conto che proprio  in questo momento al Senato si stanno discutendo questi disegni di legge. L’approvazione della legge in materia di “Discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”  limiterebbe la possibilità di discussione, perché il rischio di una potenziale incriminazione potrebbe essere tutt’altro che remoto, in potenziale contraddizione con l’art. 68 della stessa Costituzione, che afferma: “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”.

C’è poi un punto che rivela tutta la delicata fragilità di questa proposta di legge ed è la definizione dei due concetti di orientamento sessuale e d’identità di genere, alla base del provvedimento. Entrambi i concetti: sia quello di attrazione sessuale che la percezione di sé del soggetto hanno una forte soggettività che li sottrae a qualunque possibile verifica esterna al soggetto stesso. Chi può dire da chi si sente attratta una persona e come percepisce se stessa se non la persona stessa e quindi ogni discriminazione diventa possibile nell’ambito dell’autopercezione. La fragilità e nello stesso tempo l’estrema flessibilità e mutevolezza nel tempo del concetto di genere; se ne conoscono almeno sette e possono cambiare nell’arco della vita! rende ben difficile quel riscontro che è indispensabile  davanti alla fattispecie di un reato dalle implicazioni penali!

Per questo saremo molto molto attenti nel corso del dibattito, pur ribadendo con la massima forza possibile il NO a qualsiasi forma di violenza e di discriminazione!

* Deputato, eletta nelle liste dell'UDC-Scelta Civica