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Vilipendio alla religione, denunciata enciclopedia virtuale

Giuristi per la Vita e l’associazione Pro Vita Onlus hanno deciso di denunciare chi, per stupido senso di libertà, si permette di offendere impunemente le convinzioni religiose degli uomini, a partire dai semplici. Questa volta è il sito web Nonciclopedia, querelato per vilipendio alla religione cattolica.

Cronaca 07_09_2014
Il loro di Nonciclopedia

Abbiamo ascoltato con commozione le parole che Papa Francesco ha pronunciato all’ultima udienza generale in Piazza San Pietro ricordando che «la Chiesa ci guida e ci accompagna con la forza del Vangelo e il sostegno dei Sacramenti, ci dà la capacità di difenderci dal male», e mostra «il coraggio di una madre che sa di dover difendere i propri figli dai pericoli che derivano dalla presenza di satana nel mondo, per portarli all’incontro con Gesù».

Questo è un concetto particolarmente caro al Santo Padre, perché era stato testualmente ribadito l’anno scorso, precisamente il 17 settembre 2013, in occasione della meditazione mattutina tenuta nella Cappella della Domus Sanctae Marthae. É proprio in virtù di questa lotta contro Satana, ricordata dal Papa, e nella consapevolezza di quanto affermato dallo stesso Pontefice sul compito dei cristiani («Non dobbiamo dimenticarci però che la Chiesa non sono i preti, o noi vescovi, no: siamo tutti!»), che i Giuristi per la Vita e l’associazione Pro Vita Onlus hanno deciso, ancora una volta, di denunciare chi, per stupido senso di libertà, si permette di offendere impunemente le convinzioni religiose degli uomini, a partire dai semplici. In barba di tutti coloro che si ostinano a chiedere l’abrogazione dell’art. 403 del Codice Penale, invocando proprio la libertà costituzionale di opinione.

Questo il testo della denuncia-querela presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma:

 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

DENUNCIA – QUERELA

I sottoscritti Avv. Gianfranco Amato, nato a Varese,  il 1° marzo 1961, in proprio ed in qualità di Presidente e legale rappresentate dell’associazione Giuristi per la Vita, Codi-ce Fiscale 97735320588, e Antonio Brandi, nato a Roma il 10 maggio 1952, in proprio ed in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’associazione Pro Vita Onlus, Codice Fiscale 94040860226, elettivamente domiciliati ai fini della presente denuncia in Roma, presso via Ennio Quirino Visconti, n.20, presso lo studio dell'Avv. Francesco Donzelli (salvatorefrancesco.donzelli@ordineavvocatiterni.it),

ESPONGONO

quanto segue.

Sul sito web “NONCICLOPEDIA”, -- enciclopedia online in lingua italiana nata il 3 novembre 2005 come versione satirica di Wikipedia, di cui condivide la medesima struttura essendo sviluppata con software MediaWiki, -- alla parola “pompino” viene dedicata una pagina (http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Pompino) comprendente anche un paragrafo relativo alla storia dell’etimo in questione, intitolato “Storia del pompino (senza peli sulla lingua)”. 

Un passo del predetto capitolo viene di seguito testualmente riportato:

«Gli storici attribuiscono alla Madonna l'invenzione del pompino, questa invenzione nacque per una necessità di rimanere vergine ad ogni costo, ma con l'avvento dell'Arcangelo Gabriele e dello Spirito Santo tutto andò a puttane Recentemente molti studiosi hanno completamente stravolto la normale interpretazione della resurrezione di Cristo, infatti stando alle loro ricerche quando Maria Maddalena si recò al sepolcro, il cadavere di Gesù ebbe un'erezione per effetto del rigor mortis e la Maddalena esclamò a gran voce: “Il Signore è resuscitato”; fu così che nacquero le pompe funebri».

Tali inqualificabili espressioni, travalicando il limite di un livello di volgarità oscena e sacrilega difficilmente concepibile, integrano il reato di offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio di persone, previsto e punto dall’art.403 del Codice Penale.

Gli amministratori del sito incriminato, peraltro, sono già avvezzi alla commissione di reati telematici, come dimostrano le diverse azioni legali intraprese nei loro confronti, tra cui la denuncia penale per diffamazione presentata dal noto cantante rock Vasco Rossi, che il 3 ottobre 2011 ha portato alla sospensione del servizio del sito.

In questa sede ci si permette di ricordare come la Corte di Cassazione abbia precisato che costituiscono «vilipendio, e sono pertanto esclusi dalla garanzia dell’art. 21 (e dell’art. 19), la contumelia, lo scherno, l’offesa, per dir così, fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato», ciò in quanto «il sentimento religioso, quale vive nell’intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli art. 2, 8 e 19 Cost., ed è indirettamente confermato anche dal primo comma dell’art. 3 e dall’art. 20» (Cass. Pen., sez. III, 11 dicembre 2008, n. 10535).  

Con riguardo al rapporto fra il reato in esame ed il diritto di pensiero, espressione, satira e critica, di cui all’art. 21 della Costituzione, si è rilevato che sono antigiuridici i fatti di vilipendio non costituenti manifestazioni di pensiero, da intendersi come ragionamento critico rispetto ad una tesi filosofica o teologica, come ad esempio «l’insulto fine a se stesso, l’espressione verbale informe inidonea a trasmettere informazioni valutazioni od altro atteggiamento spirituale» (Pulitanò cit. in Dolcini Marinucci Codice Penale Commentato IPSOA 2011, sub art. 403, pag. 4102), nonché «quei fatti di vilipendio che, pur esprimenti un pensiero, travalicano, per la loro volgarità o turpitudine il limite del buon costume» (G.I.P. Latina 7 giugno 2001, ibidem).   

Per tutto quanto sopra esposto, i sottoscritti Avv. Gianfranco Amato e Antonio Brandi, nelle qualità sopra indicate, ravvisando estremi di reato nei fatti lamentati sporgono

DENUNCIA – QUERELA

nei confronti degli amministratori del sito “NONCICLOPEDIA” affinché siano condannati per il reato di offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendo di persone, previsto e punito dall’art. 403 del Codice Penale,  e per tutti gli altri reati che si dovessero ravvisare nei fatti descritti.

I sottoscritti, sempre in proprio e nella qualità di cui sopra,

ELEGGONO DOMICILIO

ai fini della presente denuncia-querela, in Roma, via Ennio Quirino n. 20, presso lo studio dell’Avv. Francesco Donzelli;

CHIEDONO

che venga disposta, per mezzo della polizia postale, l’immediata rimozione dal citato sito web del contenuto oggetto della presente denuncia-querela;

CHIEDONO

di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 405 e 408 c.p.p., della eventuale formulazione della richiesta di proroga delle indagini preliminari ovvero della formulazione della richiesta di archiviazione;

DICHIARANO

altresì di opporsi sin da ora all’eventuale decreto penale di condanna;

SI RISERVANO

sin da ora di costituirsi parte civile nell’eventuale procedimento penale instaurato a seguito della presente denuncia-querela, dichiarando altresì l’intenzione di devolvere, in caso di condanna degli imputati, l’importo dell’eventuale risarcimento all’Istituto Religioso “Servi del Cuore Immacolato di Maria” (IMCS).

Roma li 5 settembre 2014.

Con Osservanza

          Avv. Gianfranco Amato, Antonio Brandi