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L'ANALISI

Così la Cirinnà legalizza nei fatti l'utero in affitto

Il portale per i professionisti del diritto di famiglia delle Edizioni Giuffré ilfamiliarista.it, in questi giorni molto citato da Repubblica e a suo modo autorevole, scrive che «fuori luogo – o frutto di palese ignoranza giuridica – sono le polemiche sull’utero in affitto». Ma non è così: questo argomento sembra piuttosto adatto al gioco delle tre carte.

Famiglia 16_01_2016
La legge Cirinnà porta dritta alla legalizzazione dell'utero in affitto

Il portale per i professionisti del diritto di famiglia delle Edizioni Giuffré ilfamiliarista.it, in questi giorni molto citato da Repubblica e a suo modo autorevole, scrive che «fuori luogo – o frutto di palese ignoranza giuridica – sono le polemiche sull’utero in affitto», che non avrebbe niente a che fare con la Cirinnà e che comunque è pratica già «sanzionata penalmente». Con tutto il rispetto per un sito che pubblica anche spesso articoli ben fatti e utili, questo argomento sembra piuttosto adatto a un portale per i professionisti del gioco delle tre carte.

Sarebbe strano che gli illustri giuristi che hanno promosso l’appello del Centro Studi Rosario Livatino (clicca qui), tra cui docenti universitari e un presidente emerito della Corte Costituzionale, siano tutti “palesi” ignoranti in materia di diritto. Naturalmente non è così. Non so se chi cura queste pagine del familiarista.it sia ignorante. Tenderei a sospettare che sia piuttosto in mala fede. Perché è vero che non si può affittare (per ora) l’utero delle donne in Italia. Ma ci sono sentenze italiane che affermano che si può affittare all’estero, nei Paesi dove non è vietato, e poi portare il “figlio” in Italia. L’argomento, in verità molto diffuso, secondo cui non bisogna preoccuparsi perché l’utero delle italiane è già tutelato diventa così vagamente razzista perché invece non è tutelato l’utero delle ucraine o delle indiane.

L’articolo 5 della Cirinnà è un po’ pasticciato perché recita: «All’articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: “coniuge” sono inserite le seguenti: “o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso” e dopo le parole: “e dell’altro coniuge” sono aggiunte le seguenti: “o dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso” ». L’articolo 44 comma 1 lettera (b) della legge 184 del 1983 recita: «I minori possono essere adottati [senza ricorrere al normale e complesso iter di adozione] … dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge». Con la modifica diventerebbe: «I minori possono essere adottati [senza ricorrere al normale e complesso iter di adozione] … dal coniuge o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso». Si tratta di capire bene perché l’utero in affitto c’entra.

Per farsi capire perfino da certi giuristi della Giuffré, nulla di meglio di un libricino di una serie destinata a spiegare il gender ai bambini delle elementari, Piccola storia di una famiglia. La storia comincia bene: «per fare un bimbo ci vogliono un ovino e un semino». Fin qui tutti d’accordo? Bene, è già qualcosa. Ci vengono quindi presentati «Franco e Tommaso» che vivono insieme, si vogliono tanto bene e vorrebbero un bambino ma hanno un problema. Bambini e giuristi della Giuffré, alzi la mano chi ha capito qual è il problema. «Ma hanno due semini e manca l’ovino!». Bravissimi. Ecco fatto il secondo passaggio.

Piccola storia di una famiglia ci propone il terzo: come fanno Franco e Tommaso a procurarsi l’ovino? Trovano una clinica che distribuisce ovini e una ragazza gentile che si chiama Nancy: il nome non suona italiano e così forse la legge è rispettata. «I dottori hanno fatto incontrare l’ovino e il semino portati da Franco e da Tommaso e li hanno messi nella pancia di Nancy: lì Lia ha cominciato a crescere! Lia ha due papà: nessuno dei due l’ha portata nella pancia ma entrambi, insieme, l’hanno messa al mondo: sono i suoi genitori». La prima parte i bambini la capiscono, la seconda sembra più da azzeccagarbugli. Come diavolo hanno fatto Franco e Tommaso a «mettere al mondo» Lia? Il bambino intelligente capisce che l’ha messa al mondo Nancy – e poi che fine ha fatto? – e un bambino intelligentissimo potrebbe alzare la mano e chiedere, se l’ovino non è né di Franco, né di Tommaso, e neppure di Nancy, dove diamine lo hanno preso. E chiedere perfino se il semino era di Franco o di Tommaso, perché uno dei due non ha messo nemmeno il semino ed è un “genitore” abusivo. 

Che però diventa legittimo con la Cirinnà. Infatti, l’art. 5 modifica la legge sulle adozioni, la quale ora recita che «i minori possono essere adottati dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso». Se il semino di Franco ha funzionato, Lia è figlia biologica di Franco. Se non ha funzionato e si è dovuto chiedere aiuto ai dottori gentili anche per trovare un altro semino, Franco adotterà Lia e la Cirinnà consentirà comunque a Tommaso di adottare anche lui Lia in quanto figlia adottiva di Franco, senza passare dalla normale trafila. Ecco dunque spiegato a chi non sia affetto da «palese ignoranza giuridica» come la Cirinnà favorisce e anzi organizza l’utero in affitto.

Lo fa solo tramite l’articolo 5 per cui, se fosse tolto quello, il problema dell’utero in affitto non si porrebbe più? La risposta è no. Resterebbe, infatti, l’articolo 3 n. 4 che recita: «Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge nonché alle disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184». 

Torniamo a breve sul resto di questa norma, ma per ora c’interessa la frase finale che sembrerebbe escludere dall’automatica applicazione alle coppie di omosessuali “civilunite” la materia della legge 184 del 1983, cioè la materia delle adozioni. Sembrerebbe, appunto. Perché non sono escluse «le disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184» ma solo «le disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184». Dunque, qualcuno potrebbe dire, quelle del Titolo II, ma non quelle degli altri Titoli. Nella legge 184 c’è anche il Titolo III che riguarda l’adozione internazionale. Sappiamo anche noi che si può sostenere che il Titolo II contiene norme generali che in quanto tali si dovrebbero applicare anche alle adozioni internazionali. Ma questa tesi non è ovvia: e come pensa il gentile lettore che i giudici italiani – di cui conosciamo già i salti mortali per far rientrare gli uteri affittati all’estero nella normativa esistente – interpreterebbero questo articolo della Cirinnà?

Cambia qualcosa se anziché di adozioni si parla di «affido rinforzato», secondo la geniale pensata di alcuni parlamentari del Pd? Cambia solo il nome, perché l’affido è concettualmente un’altra cosa, è temporaneo e prevede la possibilità che il bambino possa poi tornare dai genitori – qui Lia tornerebbe da Nancy, che ha affittato l’utero, o dalla signora gentile che ha fornito l’ovino, o da tutte e due? – e quello che è spacciato per affido, tra l’altro con una grave ferita inferta all’istituto dell’affido in genere, che aiuta tanti minori, è in realtà l’adozione sotto altro nome.

Infine, se sparissero l’articolo 5 e nel n. 4 dell’articolo 3 si facesse riferimento a tutta legge 184 e non solo al Titolo II, saremmo tutelati contro l’utero in affitto? In realtà no, perché la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha già stabilito, in particolare nel caso delle unioni civili austriache (sentenza “X contro Austria”), che nessuno Stato europeo è obbligato a regolare le unioni omosessuali in materia simile al matrimonio (non importa il nome) ma, se lo fa, non può poi discriminare le coppie omosessuali rispetto a quelle formate da un uomo e una donna in materia di adozioni. E dal momento che nelle coppie formate da marito e moglie ciascuno può adottare il figlio biologico o adottivo dell’altro coniuge senza passare dal normale iter dell’adozione, in forza dell’attuale articolo 44 della legge 184, l’estensione dal coniuge al “civilunito” omosessuale dello stesso diritto sarebbe inevitabile applicando una giurisprudenza europea che esiste già.

Quello che fa scattare l’applicazione della giurisprudenza è il fatto che la Cirinnà introduce di fatto il “matrimonio” fra omosessuali, chiamandolo “unione civile” per pure ragioni tattiche. Lo disse all’inizio di questa avventura l’onorevole Scalfarotto, intervistato da Repubblica il 16 ottobre 2014: «L’unione civile non è un matrimonio più basso, ma la stessa cosa. Con un altro nome per una questione di realpolitik». Chi si contenta del fatto che le “unioni civili” della Cirinnà non si chiamino matrimonio, finirà per avere anche il nome “matrimonio”. Il 28 dicembre 2015, sul Corriere della sera, Micaela Campana, responsabile welfare e terzo settore del Pd e attivissima in questi giorni nell’organizzare per conto di Renzi il consenso parlamentare alla Cirinnà, così si esprimeva: «Il Pd, appena dopo l’approvazione delle unioni civili, non può che incamminarsi sulla strada dei matrimoni gay».

In verità, nella Cirinnà c’è già una norma destinata a fare da apripista al cambio di nome delle unioni civili in “matrimoni”. È l’articolo 8, numero 1, lettera (b), che delega il governo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della Cirinnà, ad adottare un decreto legislativo che contempli «l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo». Ecco già introdotta nella legge la parola “matrimonio”. Basterà “sposarsi” in Spagna o in Francia, e ci si potrà anche chiamare marito e marito, o moglie e moglie. A quel punto, spunterà un giudice che dirà che si discrimina chi si “civilunisce” in Italia rispetto a chi si “sposa” all’estero, e che anche quello dei “civiluniti” omosessuali dev’essere chiamato “matrimonio”. E il piatto matrimoniale sarà servito, con contorno di adozioni e utero in affitto.

Ripetiamolo ancora una volta, a scanso di equivoci. Le unioni civili della Cirinnà non andrebbero bene neanche se chiudessero le porte ad adozioni, utero in affitto e cambio di nome in “matrimonio”. Qui abbiamo solo voluto rispondere a chi sostiene, in modo arrogante e maleducato e dando dell’ignorante a chi dissenta, che nella Cirinnà l’utero in affitto non c’è. Mentre è vero precisamente il contrario.